Art. 2.

      1. Rientrano nel regime di zona franca tutte le attività economiche le cui finalità siano quelle di sottoporre le merci a trasformazione secondo lavorazioni autorizzate o comunque di operare su di esse dei perfezionamenti che comportino la realizzazione di un valore aggiunto. Il regolamento di cui all'articolo 12 indica le attività consentite.

 

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